5 Maggio di 30 anni orsono...

5 Maggio di 30 anni orsono...

Era il 5 maggio 1995 quando la Corte Costituzionale italiana, deliberando sulle formule di giuramento dei testimoni nel processo civile, fece fare un piccolo passo avanti al paese, eliminando il riferimento a "Dio". La Sentenza è la 149/1995

I. Introduzione: La Sentenza Storica sul Giuramento dei Testimoni

La sentenza n. 149/1995 della Corte Costituzionale rappresenta un momento cruciale nell'evoluzione della procedura legale italiana, in particolare per quanto concerne la formula del giuramento prestato dai testimoni nei tribunali civili. Questa decisione affrontò direttamente la questione della presenza di un riferimento religioso all'interno del giuramento, segnando un significativo passo verso una maggiore aderenza ai principi costituzionali di uguaglianza, libertà di coscienza e laicità dello Stato. Il punto centrale della controversia riguardava l'espressione "davanti a Dio" contenuta nella tradizionale formula del giuramento, che veniva percepita come potenzialmente lesiva della libertà di coscienza, specialmente per coloro che non professavano alcuna fede religiosa o che aderivano a credenze diverse. Tale pronunciamento è di fondamentale importanza per comprendere la costante interazione tra l'ordinamento giuridico italiano e il principio di aconfessionalità dello Stato, garantendo che le procedure legali rispettino la pluralità di convinzioni religiose e filosofiche dei cittadini. La sentenza prese di mira specificamente l'articolo 251 del Codice di Procedura Civile, che disciplinava la forma e le modalità con cui i testimoni erano tenuti a prestare giuramento prima di deporre. Il presente rapporto si propone di esaminare in dettaglio il contesto storico e giuridico che ha preceduto questa decisione, analizzare meticolosamente le motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale e valutare il conseguente impatto e le interpretazioni di questa sentenza fondamentale.

La rimozione dell'esplicito riferimento a "Dio" da un obbligatorio atto giuridico, pur potendo apparire come una semplice modifica testuale, sottintende un cambiamento profondo nella concezione del rapporto tra lo Stato e la religione, nonché della libertà di coscienza individuale all'interno del contesto giudiziario. Richiedere un giuramento che invochi una specifica divinità in un procedimento legale gestito dallo Stato potrebbe essere interpretato come un'adesione a un particolare punto di vista religioso, potenzialmente in contrasto con il principio di neutralità statale. Eliminando tale riferimento, lo Stato manifesta il proprio impegno verso l'inclusività e il rispetto per la diversità dei sistemi di credenze all'interno del proprio quadro giuridico. Questa decisione può essere considerata parte di una tendenza più ampia e di lungo termine verso la secolarizzazione della società italiana e delle sue istituzioni, adattando le procedure legali per riflettere meglio la crescente pluralità di fedi e valori. Con l'evoluzione della società italiana verso una maggiore diversità culturale e religiosa, il tradizionale giuramento religioso era divenuto progressivamente anacronistico e potenzialmente discriminatorio. L'intervento della Corte Costituzionale può essere visto come un necessario adeguamento per assicurare che le procedure legali rimangano pertinenti ed eque per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro affiliazione religiosa o dalla loro assenza di fede.

II. Contesto Storico e Giuridico: L'Evoluzione del Giuramento dei Testimoni

Prima della sentenza n. 149/1995 della Corte Costituzionale, l'articolo 251, secondo comma, del Codice di Procedura Civile italiano prevedeva una specifica formula per il giuramento dei testimoni. Questa formula includeva la frase: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini,...null'altro che la verità". Un precedente sviluppo significativo fu la sentenza n. 117/1979 della stessa Corte Costituzionale, che affrontò le preoccupazioni sollevate riguardo all'impatto del giuramento sui non credenti. La sentenza n. 117/1979 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 251, secondo comma, nella parte in cui non conteneva la locuzione "se credente" dopo "davanti a Dio" e dopo "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa...". Questa modifica mirava a venire incontro ai non credenti, riconoscendo che il significato religioso del giuramento poteva non essere loro applicabile. Tuttavia, la struttura fondamentale del giuramento, inclusa la menzione di Dio (sebbene condizionata), rimaneva per coloro che si dichiaravano credenti.

Parallelamente, un importante sviluppo si verificò nell'ambito della procedura penale. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale nel 1988, l'articolo 497 introdusse una formula rivista per l'impegno del testimone. Questa nuova formula ometteva completamente qualsiasi riferimento religioso e si concentrava invece sulla responsabilità morale e giuridica. La formulazione di questo impegno era: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Questa scelta legislativa in ambito penale creò una notevole discrepanza con la persistente presenza del riferimento religioso (condizionato) nel giuramento della procedura civile, sollevando interrogativi sull'equità del trattamento dei testimoni in diversi contesti legali.

La sentenza del 1979, pur rappresentando un passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei non credenti, mantenne un sistema in cui il giuramento possedeva un diverso peso e significato a seconda della dichiarata fede religiosa del testimone. Questa intrinseca differenziazione poteva ancora essere considerata problematica dal punto di vista dell'uguaglianza e potrebbe non aver pienamente affrontato le preoccupazioni di individui le cui credenze religiose differivano dal contesto giudaico-cristiano implicito. Aggiungendo la clausola "se credente", la Corte tentò di bilanciare la tradizionale importanza religiosa del giuramento con la libertà di coscienza dei non credenti. Tuttavia, ciò creò un sistema biforcato in cui il giuramento era esplicitamente religioso per alcuni e implicitamente laico per altri, portando potenzialmente a diverse percezioni della solennità e della natura vincolante dell'impegno. La riforma del 1988 nella procedura penale, adottando un impegno completamente laico per i testimoni, segnalò una crescente consapevolezza legislativa della necessità di neutralità nei procedimenti legali. Questa mossa evidenziò implicitamente la crescente incongruenza nel mantenere un elemento religioso nel giuramento della procedura civile. La decisione di rimuovere i riferimenti religiosi dall'affermazione testimoniale nei casi penali, dove le potenziali conseguenze sono spesso gravi, suggerisce una forte intenzione legislativa di garantire l'imparzialità ed evitare qualsiasi percezione di pregiudizio religioso nell'amministrazione della giustizia penale. Ciò rese l'aspetto religioso ancora presente nella procedura civile sempre più superato e in contrasto con questo principio più ampio. Il netto contrasto tra l'impegno laico nella procedura penale e il giuramento condizionatamente religioso nella procedura civile fornì un significativo impulso all'intervento della Corte Costituzionale nel 1995. Questa discrepanza sollevò questioni fondamentali sul principio di uguaglianza di fronte alla legge e sulla protezione uniforme della libertà di coscienza in diversi ambiti legali. L'esistenza di due diversi standard per le affermazioni testimoniali, uno laico e uno potenzialmente religioso, a seconda unicamente del tipo di procedimento legale, creò un chiaro motivo per contestare la costituzionalità del giuramento della procedura civile sulla base del principio di pari trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.