41-bis Pro e Contro

41-bis Pro e Contro

L'attenzione mediatica della settimana è concentrata sul caso Cospito. Un terrorista anarchico che ha alle spalle un processo per ferimento al polpaccio di un dirigente d'azienda e per avere fatto esplodere un paio di bombe vicino alla caserma Allievi Carabinieri di Fossano (Cn). Non voglio entrare sul singolo caso, non ne ho le competenze, ma mi sono incuriosito sui limiti previsti dalla costituzione e dalle convenzioni internazionali sulla adozione di provvedimenti altamente lesivi dei diritti soggettivi come quelli contenuti nell'Art.41-bis della Legge Carceraria (LEGGE 26 luglio 1975, n. 354).

Genesi del "41-bis"

Camera: PDL 3381 - Senato PDL 023 - Presentazione Seduta 460 e 461

L'Art.41-bis nasce come "eccezione" alla riforma Gozzini della Legge carceraria, ovvero situazioni in cui l'orientamento alla rieducazione del carcerato veniva escluso per rilevanti rischi per la società.

Si tratta di una norma che è stata generata interamente da una iniziativa parlamentare, una eccezione anche per l'epoca, e basata sui risultati delle audizioni delle categorie interessate.

Scopo del carcere nei moderni regimi democratici, così come nella Legge 354/1975, è la rieducazione del detenuto perché possa tornare a fare parte della collettività (e a produrre valore). Fanno eccezione i casi individuali considerati irrecuperabili, per i quali prevale la tutela della integrità collettiva.

La introduzione del 41-bis nasce come esigenza di mitigare un potere invasivo del Ministro di Giustizia di sospendere ogni beneficio previsto dalla normativa carceraria in caso di rivolte. Con la novella, il potere generico del Ministro è limitato al solo Istituto penitenziario interessato dalla rivolta, e con decreto motivato.

L'articolo abrogato è il 90 della Legge 364/1975 che prevedeva una disapplicazione dei benefici carcerari a tutto il sistema in caso di rivolta.

La svolta del 1992: una norma ad personam

Dopo la strage di Capaci, il Governo Andreotti in carica (e in attesa di essere sostituito dopo l'esito delle elezioni del 1992) introdusse nell'emergenza la riforma del 41-bis che prevedeva la sospensione dei benefici anche per detenuti per reati di mafia, quindi una discriminazione ad personam, oltre allo stato di necessità e pericolo. Il Provvedimento è il Decreto Legge 306/1992.

Da questo momento le modifiche del 41-bis (il cosa e perché) e del 4-bis (il chi) incominciano a rincorrersi e sovrapporsi così come i provvedimenti di incostituzionalità e di incompatibilità con la Carta Europea dei Diritti dell'uomo. Per dare i numeri il 41-bis registra su Normattiva ben 14 modifiche, di cui 4 giudizi di illegittimità costituzionale. L'art. 4-bis che individua "chi" possa essere colpito dalle norme vessatorie ha subito ben 26 modifiche, da ultimo con il Decreto Rave party (D.L. 162/2022). 8 le pronunce di incostituzionalità.

Ricordo brevemente il clima rovente del 1992: Tangentopoli (17/02), Strage di Capaci (23/05), Prelievo Forzoso sui conti correnti (9-10/7), Strage di Via D'Amelio (19/07), Attacco speculativo alla Lira (16/09), Laurea di Riccardo Campi (28/9)

Il 41-bis nella giurisprudenza della Corte costituzionale

Se inserite "41-bis" nel motore di ricerca testuale della Consulta trovate un numero relativamente elevato di riferimenti (67), di cui parecchi "centrati" sul tema. Un tema delicato perché lesivo dei principi fondamentali di potere ricorrere a un giudice terzo, di avere diritto a mantenere rapporti affettivi e di segretezza della corrispondenza.

Il 41-bis nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

Qui posso salvare il risultato della ricerca. 75 risultati di cui 9 casi chiave. La norma italiana è a forte rischio di violazione dell'Art.3 (divieto di tortura), 6 (Diritto all'equo processo) e 8 (Rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

I limiti che la CEDU pone all'utilizzo del 41-bis sono:

  • che siano limiti posti per periodi determinati di tempo,
  • che sia assicurato il diritto al ricorso,
  • che non vadano oltre lo scopo (evitare contatti),
  • che, se considerati illegittimi dal giudice, non possano essere reiterati dal Ministero.

In my opinion (sempre che vi interessi)

Il 41-bis è una norma vessatoria, che deve essere rigorosamente regolamentata nei casi in cui è applicabile, che non sia ri-applicabile in caso sia giudicata non giustificata.

Non capisco come possa essere funzionale ad ostacolare la attività di criminalità organizzata, terrorismo ecc. Il terrorismo è stato vinto prima che il 41 bis fosse applicabile a chi commette questi reati.

Sarebbe opportuna una analisi dei risultati e una reportistica puntuale delle effettive esigenze applicative e deve essere limitata a casi rigorosi di rischio per la collettività. È una deroga ai nostri diritti fondamentali, ricordiamolo.

Piace però a tanti politici perché gratifica i forcaioli, che non mancano né tra i destri, né tra i sinistri.